Con la risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008, l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul nuovo obbligo degli intermediari (anche, impropriamente, detti agenti immobiliari) di provvedere alla registrazione (e al pagamento in solido) delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. In particolare, oltre al venditore e all'acquirente, obbligati alla registrazione (e al pagamento in solido dell'imposta) sono anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nell'albo degli agenti immobiliari nel ruolo di cui all'art. 2, legge 39/1989. La solidarietà è esclusa per il pagamento dell'imposta complementare, cioè riscossa dall'Ufficio dopo la registrazione e dovuta esclusivamente dalla parte contraente cui è imputabile (art. 5, comma 4, T.U. 131/1986).
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A CARICO DELL'AGENTE IMMOBILIARE
Attribuzione incarico di vendita o acquisto redatto per scrittura privata NO
Proposta di vendita, anche irrevocabile NO
Accetazione della proposta di vendita SI
Contratto preliminare SI
Contratto definitivo per scrittura privata non autenticata SI
Patto di opzione SI