Diventa sempre più complicata la procedura di determinazione da parte dei Comuni del minor gettito Ici derivante dalla nuova detrazione statale sull'abitazione principale, il cui costo deve essere posto dai Comuni a carico dello Stato. Proprio per permettere la corretta individuazione del minor gettito, il Ministero ha predisposto il modello di bollettino (in via di approvazione) per il versamento dell`Ici 2008, in cui verrà aggiunto un nuovo rigo, dedicato all`indicazione della detrazione statale usufruita dal contribuente (cui dovrà corrispondere anche la modifica del modello F24, con individuazione di un apposito campo per tale detrazione). Ciò consentirà di determinare l'esatta riduzione del gettito in ogni Comune, ma i dati saranno disponibili solo a fine 2008. Intanto, anche se la risoluzione n. 1/2008 delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sulle modalità applicative della nuova detrazione, l’individuazione del minor gettito si complica per le modalità applicative dell`agevolazione, diverse rispetto alla detrazione comunale. L’ulteriore detrazione statale, pari all’1,33 per mille del valore imponibile dell’immobile (al contrario di quella comunale, che viene stabilita in un importo fisso), cresce in modo proporzionale al numero di immobili compresi nel concetto di abitazione principale (per quanto la normativa abbia fissato un tetto di 200 euro allo sconto), per cui l’importo aumenta insieme al numero di pertinenze assimilate dal Comune all`abitazione principale (articolo 817 del Codice civile). Il fatto che il Ministero abbia riconosciuto che l'ulteriore detrazione statale si debba applicare anche alle pertinenze determina una notevole complicazione per i Comuni nel calcolo del minor gettito: il calcolo non potrà infatti essere effettuato solo sugli importi indicati dai contribuenti nel primo rigo del versamento Ici (relativo all'abitazione principale), ma dovrà rilevare anche quali fabbricati tra quelli indicati in modo unitario nel successivo rigo (relativo a tutti i fabbricati diversi dall’abitazione) sia stato considerato come pertinenza dell’abitazione principale. Ogni Comune, poi, può aver assimilato in modo diverso le pertinenze, con criteri che potrebbero ancora essere modificati entro il 31 marzo 2008 (l’articolo 1, comma 287 della Finanziaria 2008 fissa il termine del 30 settembre 2007 per il calcolo relativo ad aliquote e detrazioni, ma non pone vincoli per quello sulle modifiche regolamentari), per cui la minore entrata potrà essere conteggiata soltanto se l’ente impositore è in possesso di una banca dati che individui la destinazione d’uso di ogni immobile e sia quindi in grado di abbinare all'abitazione principale tutte le pertinenze. Anche a prescindere dalle pertinenze, il calcolo dell'ulteriore detrazione non potrà comunque essere rapportato all'1,33 per mille del gettito complessivo dell`abitazione principale, ma dovrà essere individuato in relazione a ogni singolo immobile, perché si potranno avere abitazioni principali che, per il loro ridotto valore catastale, non usufruiranno dell'agevolazione, essendo l’imposta azzerata già dalla detrazione comunale, oppure abitazioni principali per cui la detrazione statale andrà utilizzata solo in parte, residuando comunque un'imposta dovuta a favore del Comune. Il ministero delle Finanze non ha certo risolto i problemi con il modello di certificazione che i Comuni dovranno predisporre per ottenere il trasferimento da parte dello Stato. Nel modello andrà indicata solo la somma complessiva del minor gettito 2008, ragguagliata al totale dell’imposta per l’abitazione principale del 2007, e ciò potrebbe indurre molti Comuni a definire tale riduzione di gettito in modo forfetario. Il tutto mentre sull’Ici per la prima casa pende la spada di Damocle della possibile abolizione ad esito delle prossime elezioni politiche, che potrebbe azzerare tutti gli interventi finora effettuati. Fonte: Il Sole 24 Ore |